Domenico Posca
La responsabilità del prestatore d’opera
Le professioni intellettuali sono attività caratterizzate dalla cultura e dall’intelligenza del soggetto che la svolge ed eseguite nel rispetto della piena autonomia, con ampi poteri discrezionali affidati al professionista stesso. Il contratto d’opera intellettuale è un contratto a prestazioni corrispettive in quanto il professionista si obbliga ad eseguire una prestazione di carattere intellettuale a favore del cliente, in cambio del compenso pattuito o stabilito in base alle tariffe professionali, ipotesi quest’ultima, come detto, residuale. L’art. 2236 c.c. prescrive che se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave. La limitazione della responsabilità, ad esempio si ha anche quando la prestazione richiesta al professionista non è ancora stata adeguatamente studiata dalla scienza o dibattuta nei convegni organizzati dalla sua categoria di professionisti oppure le tecniche disponibili comportano la sopportazione di rischi equiparabili in capo al cliente.