TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | La Corte di giustizia europea (11 giugno 2009, C-561/07): | ||
A) | Ha escluso l'esistenza di un contrasto tra la disciplina italiana e quella europea | ||
B) | Non è intervenuta in materia di trasferimento d'azienda | ||
C) | Ha ritenuto la disciplina italiana in contrasto con quella europea nella parte in cui la prima regola la derogabilità dell’art. 2112 c.c. senza operare una distinzione tra aziende sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o non liquidatorie | ||
D) | Ha escluso il contrasto tra la disciplina italiana e quella europea nella parte in materia di trasferimento d'azienda |
2 | Nella sua versione originaria, l'art. 47, l. n. 428/1990: | ||
A) | Non è stato ritenuto in contrasto con la normativa europea | ||
B) | Consentiva la deroga all'art. 2112 c.c. solo in caso di procedure concorsuali liquidatorie | ||
C) | Consentiva la deroga all'art. 2112 c.c. solo in caso di procedure concorsuali non liquidatorie | ||
D) | Non operava alcuna distinzione tra aziende sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria o non liquidatorie, ai fini della deroga all’art. 2112 c.c. |
3 | Ai sensi dell'art. 47, c. 4 bis, l. n. 428/1990, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione: | ||
A) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale | ||
B) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti | ||
C) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti | ||
D) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo |
4 | Ai sensi dell'art. 47, c. 4 bis, l. n. 428/1990, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione: | ||
A) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti | ||
B) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale | ||
C) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende per le quali per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività | ||
D) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo |
5 | Ai sensi dell'art. 47, c. 5, l. n. 428/1990: | ||
A) | Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile | ||
B) | Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile | ||
C) | L'art. 2112 c.c. trova piena applicazione indipendentemente dalla procedura concorsuale attivata | ||
D) | Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile |
6 | Ai sensi dell'art. 47, c. 5, l. n. 428/1990: | ||
A) | Qualora il trasferimento riguardi imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, e nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile | ||
B) | Solo qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile | ||
C) | Solo qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata vi sia stata una dichiarazione di fallimento, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile | ||
D) | L'art. 2112 c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo medesimo purché il trasferimento non riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale |
7 | Ai sensi dell'art. 104 bis della legge fallimentare: | ||
A) | La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione | ||
B) | La retrocessione al fallimento di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile | ||
C) | La durata dell'affitto non deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni | ||
D) | La retrocessione al fallimento di aziende, non già di rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile |
8 | Ai sensi dell'art. 105 della legge fallimentare: | ||
A) | Di regola, l'acquirente è responsabile per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento | ||
B) | Nell'ambito delle consultazioni sindacali relative al trasferimento d'azienda, il curatore, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e le ulteriori modifiche del rapporto di lavoro consentite dalle norme vigenti | ||
C) | La retrocessione al fallimento di aziende, non già di rami di aziende, comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile | ||
D) | La retrocessione al fallimento di rami di aziende, comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione |
9 | Ai sensi dell'art. 105 della legge fallimentare: | ||
A) | Il curatore non può procedere alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda | ||
B) | Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento | ||
C) | Di regola, l'acquirente è responsabile per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, sorti prima del trasferimento | ||
D) | Il curatore non può procedere alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami |
10 | Ai sensi dell'art. 63, D.lgs. n. 270/1999: | ||
A) | Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita | ||
B) | Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un quinquennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita | ||
C) | Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un anno le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita | ||
D) | Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori non possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente | ||