TEST di autovalutazione

1 Ai sensi dell'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d'azienda:
A) Il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano
B) Il rapporto di lavoro non continua con il cessionario
C) Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore non può liberare il cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
D) Il cedente ed il cessionario non sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento

 

2 In caso di trasferimento d'azienda (art. 2112 c.c.):
A) Il rapporto di lavoro non continua con il cessionario
B) Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro
C) Il rapporto di lavoro continua con il cedente
D) Il cedente ed il cessionario non sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento

 

3 Ai sensi dell'art. 2112 c.c.:
A) Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi nazionali del medesimo livello
B) Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza e, in nessun caso, possono essere sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario
C) Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello
D) Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi territoriali del medesimo livello

 

4 In caso di trasferimento d'azienda (art. 2112, c. 4, c.c.):
A) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei quattro mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma
B) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei dodici mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma
C) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma
D) Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei sei mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma

 

5 Ai sensi dell'art. 2112 c.c.:
A) In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro non continua con il cessionario
B) In caso di trasferimento di ramo d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cedente
C) Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore non opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
D) Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

 

6 Ai sensi dell'art. 3, Direttiva n. 2001/23/CE, in materia di trasferimenti d’imprese, di stabilimenti o di parti d’imprese o di stabilimenti:
A) Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore a 36 mesi
B) Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore a 18 mesi
C) Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore ad un anno
D) Gli Stati membri possono limitare il periodo del mantenimento delle condizioni di lavoro, purché esso non sia inferiore a due anni

 

7 Ai sensi dell'art. 4, Direttiva n. 2001/23/CE, in materia di trasferimenti d’imprese, di stabilimenti o di parti d’imprese o di stabilimenti:
A) Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario
B) Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario
C) Solo il trasferimento di un'impresa, non già di uno stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario
D) Solo il trasferimento di uno stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario

 

8 Ai sensi dell'art. 5, Direttiva n. 2001/23/CE, in materia di trasferimenti d’imprese, di stabilimenti o di parti d’imprese o di stabilimenti:
A) Gli articoli 3 e 4 della medesima direttiva si applicano sempre quando il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare
B) Gli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente
C) Gli articoli 3 e 4 della medesima direttiva non si applicano solo quando il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare
D) Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario

 

9 E' corretto affermare che:
A) La normativa comunitaria in materia di trasferimento di impresa disciplina i casi nei quali si può limitare l'applicazione dell’art. 2112 c.c.
B) La normativa comunitaria in materia di trasferimento di impresa non consente limitazioni degli effetti dell’art. 2112 c.c.
C) Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario
D) Nel caso di aziende che si trovino in difficoltà economica, al fine di tutelare il patrimonio aziendale, il legislatore nazionale non è intervenuto a limitare gli effetti del trasferimento d’azienda

 

10 E' corretto affermare che:
A) Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello
B) La normativa comunitaria in materia di trasferimento di impresa in nessun caso consente di derogare all’art. 2112 c.c.
C) La normativa comunitaria consente, senza alcuna limitazione, di derogare all'art. 2112 c.c.
D) Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario