TEST di autovalutazione

1 I Fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015:
A) Operano nei settori non coperti dalla normativa in materia di CIG, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti
B) Operano solo nei settori già coperti da CIG
C) Operano solo nei settori non coperti dalla normativa in materia di CIG, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti
D) Operano solo nel settore manifatturiero

 

2 I Fondi di solidarietà "ordinari", di cui all'art. 26, d.lgs. n. 148/2015:
A) Operano esclusivamente nel settore industriale
B) Sono costituiti attraverso accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello aziendale
C) Sono costituiti attraverso accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
D) Sono costituiti attraverso accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello territoriale

 

3 I Fondi di solidarietà "alternativi", di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015:
A) Operano solo nel settore della somministrazione
B) Operano solo nei settori già coperti da CIGS
C) Operano solo nel settore dell'artigianato
D) Riguardano settori in cui operano consolidati sistemi di bilateralità, in ragione delle peculiari esigenze di tali settori

 

4 Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale:
A) Tutti i datori di lavoro
B) I datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIG e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali «ordinari» o fondi di solidarietà bilaterali «alternativi»
C) Solo i datori di lavoro del settore dell'artigianato
D) Solo i datori di lavoro del settore della somministrazione

 

5 I Fondi di solidarietà "ordinari", di cui all'art. 26, d.lgs. n. 148/2015:
A) Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 15 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS
B) Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 12 settimane in un quinquennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS
C) Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un quinquennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS
D) Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS

 

6 La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata:
A) Non prima di 5 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
B) Non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
C) Non prima di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
D) Non prima di 25 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

 

7 Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di integrazione salariale garantisce, come ulteriore prestazione, l’assegno ordinario:
A) Per una durata massima di 12 settimane in un quinquennio mobile
B) Per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile
C) Per una durata massima di 26 settimane in un quinquennio mobile
D) Per una durata massima di 12 settimane in un biennio mobile

 

8 I Fondi si solidarietà "alternativi", di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015:
A) Operano solo nei settori coperti dal trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni
B) Possono erogare solo l'assegno di solidarietà
C) Possono erogare solo l'assegno ordinario
D) Devono erogare l’assegno ordinario o, in alternativa, l’assegno di solidarietà

 

9 I Fondi vengono finanziati attraverso la contribuzione, ordinaria ed addizionale, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente:
A) Di due quinti e di tre quinti
B) Di tre quinti e di due quinti
C) Di due terzi ed un terzo
D) Di un terzo e due terzi

 

10 Nei Fondi alternativi di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015, è prevista un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento:
A) In misura non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale
B) In misura non inferiore allo 0,55% della retribuzione imponibile previdenziale
C) In misura non inferiore allo 0,65% della retribuzione imponibile previdenziale
D) In misura non inferiore allo 0,35% della retribuzione imponibile previdenziale