TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | I Fondi di solidarietà bilaterali di cui al d.lgs. n. 148/2015: | ||
A) | Operano nei settori non coperti dalla normativa in materia di CIG, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti | ||
B) | Operano solo nei settori già coperti da CIG | ||
C) | Operano solo nei settori non coperti dalla normativa in materia di CIG, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti | ||
D) | Operano solo nel settore manifatturiero |
2 | I Fondi di solidarietà "ordinari", di cui all'art. 26, d.lgs. n. 148/2015: | ||
A) | Operano esclusivamente nel settore industriale | ||
B) | Sono costituiti attraverso accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello aziendale | ||
C) | Sono costituiti attraverso accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale | ||
D) | Sono costituiti attraverso accordi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello territoriale |
3 | I Fondi di solidarietà "alternativi", di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015: | ||
A) | Operano solo nel settore della somministrazione | ||
B) | Operano solo nei settori già coperti da CIGS | ||
C) | Operano solo nel settore dell'artigianato | ||
D) | Riguardano settori in cui operano consolidati sistemi di bilateralità, in ragione delle peculiari esigenze di tali settori |
4 | Sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale: | ||
A) | Tutti i datori di lavoro | ||
B) | I datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della CIG e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali «ordinari» o fondi di solidarietà bilaterali «alternativi» | ||
C) | Solo i datori di lavoro del settore dell'artigianato | ||
D) | Solo i datori di lavoro del settore della somministrazione |
5 | I Fondi di solidarietà "ordinari", di cui all'art. 26, d.lgs. n. 148/2015: | ||
A) | Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 15 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS | ||
B) | Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 12 settimane in un quinquennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS | ||
C) | Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un quinquennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS | ||
D) | Stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per la CIGO e la CIGS |
6 | La domanda di accesso all’assegno ordinario deve essere presentata: | ||
A) | Non prima di 5 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa | ||
B) | Non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa | ||
C) | Non prima di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa | ||
D) | Non prima di 25 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa |
7 | Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, il Fondo di integrazione salariale garantisce, come ulteriore prestazione, l’assegno ordinario: | ||
A) | Per una durata massima di 12 settimane in un quinquennio mobile | ||
B) | Per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile | ||
C) | Per una durata massima di 26 settimane in un quinquennio mobile | ||
D) | Per una durata massima di 12 settimane in un biennio mobile |
8 | I Fondi si solidarietà "alternativi", di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015: | ||
A) | Operano solo nei settori coperti dal trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni | ||
B) | Possono erogare solo l'assegno di solidarietà | ||
C) | Possono erogare solo l'assegno ordinario | ||
D) | Devono erogare l’assegno ordinario o, in alternativa, l’assegno di solidarietà |
9 | I Fondi vengono finanziati attraverso la contribuzione, ordinaria ed addizionale, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura rispettivamente: | ||
A) | Di due quinti e di tre quinti | ||
B) | Di tre quinti e di due quinti | ||
C) | Di due terzi ed un terzo | ||
D) | Di un terzo e due terzi |
10 | Nei Fondi alternativi di cui all'art. 27, d.lgs. n. 148/2015, è prevista un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento: | ||
A) | In misura non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale | ||
B) | In misura non inferiore allo 0,55% della retribuzione imponibile previdenziale | ||
C) | In misura non inferiore allo 0,65% della retribuzione imponibile previdenziale | ||
D) | In misura non inferiore allo 0,35% della retribuzione imponibile previdenziale | ||