TEST di autovalutazione

1 L'O.C.C. è definito come:
A) Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi
B) Articolazione esterna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
C) Articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento
D) Articolazione esterna di uno degli enti pubblici individuati dalla Legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi

 

2 Il legislatore evidenzia la natura dell' O.C.C. esclusivamente:
A) Pubblicistica
B) Privatistica
C) A discrezione delle parti
D) A discrezione del tribunale

 

3 L'O.C.C. deve rispettare quali condizioni indispensabili:
A) L' indipendenza e la pubblicità
B) La stretta relazione e la professionalità
C) L' indipendenza e la professionalità
D) L'economicità e la redditività

 

4 L'O.C.C. assume ogni iniziativa funzionale:
A) Alla predisposizione del piano di ristrutturazione
B) All'esecuzione del piano di ristrutturazione
C) Al semplice controllo
D) Alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso

 

5 I compiti e le funzioni attribuiti agli O.C.C. possono essere svolti anche da:
A) Un notaio nominati dal Presidente del Tribunale o dal Giudice delegato
B) Un notaio nominati dal Presidente del Consiglio
C) Un notaio nominati dal Presidente della Commissione tributaria regionale
D) Un notaio nominati dal Presidente del consiglio di amministrazione

 

6 Il fatto che L'O.C.C. svolga diverse funzioni:
A) È visto come un grandissimo vantaggio
B) È di ausilio agli altri organi della procedura che vedono snellite le loro funzioni
C) Può portare a conflitti di interesse
D) Cera sempre forte collaborazione

 

7 Il registro è suddiviso in due sezioni:
A) Sezione A e sezione B
B) Sezione B e sezione C
C) Sezione C e sezione D
D) Sezione D e sezione E

 

8 Il decreto n. 202/2014 individua i requisiti professionali dei Gestori della crisi. Tra questi ritroviamo:
A) Il possesso della licenza media
B) Il possesso del diploma di maturità scientifica
C) Il possesso di una laurea magistrale
D) Il possesso di un qualsiasi titolo di studio

 

9 All'interno di ogni O.C.C. dovrà essere individuato un Referente che viene definito come:
A) La persona giuridica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi
B) La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi
C) La persona fisica che, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e revoca i gestori della crisi
D) La persona fisica che, agendo in modo subordinato, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi

 

10 Il decreto n. 202/2014 definisce come Gestore della crisi:
A) La persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
B) La persona giuridica che svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
C) Il giudice che svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore
D) Il tribunale che svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore