TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | Il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli: | ||
A) | È stato introdotto per porre il cittadino al riparo dalle sopraffazioni del giudice che punisca fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato | ||
B) | È stato introdotto per porre il cittadino al riparo dalle sopraffazioni del giudice che punisca fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato, ovvero li punisca più severamente | ||
C) | È stato introdotto per porre il cittadino al riparo dalle sopraffazioni del legislatore che, ispirandosi a ragioni politiche o sotto spinte emotive che promanino dalla collettività, punisca fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato | ||
D) | È stato introdotto per porre il cittadino al riparo dalle sopraffazioni del giudice che, ispirandosi a ragioni politiche o sotto spinte emotive che promanino dalla collettività, punisca fatti che al tempo della loro commissione non costituivano reato |
2 | Si configura una nuova incriminazione: | ||
A) | Quando la legge individua una figura di reato integralmente nuova, comprensiva cioè di una classe di fatti che in base alla disciplina previgente erano tutti penalmente irrilevanti | ||
B) | Quando non possono essere applicate retroattivamente leggi che prevedano pene principali più severe di quanto previsto nella legge vigente al tempo del commesso reato | ||
C) | Quando l'espressione ''trattamento penale più severo'' sta a significare che la legge individua una figura di reato integralmente nuova | ||
D) | Si configura una nuova incriminazione quando non possono essere applicate irretroattivamente leggi che prevedano pene principali |
3 | Principio di irretroattività e diritto processuale penale: | ||
A) | Per le norme che regolano il processo penale non vige il divieto di retroattività ed opera il principio ''tempus regit actum'' | ||
B) | Per le norme che regolano il processo penale vige il divieto di irretroattività e, dunque, non opera il principio ''tempus regit actum'' | ||
C) | Per le norme che regolano il processo penale non vige il divieto di retroattività e non opera il principio ''tempus regit actum'' | ||
D) | Per le norme che regolano il processo penale vige il divieto di irretroattività ed opera il principio ''tempus regit actum'' |
4 | Ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.: | ||
A) | ''Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, costituisce reato'' | ||
B) | ''Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge anteriore, non costituisce reato'' | ||
C) | ''Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato'' | ||
D) | ''Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali'' |
5 | Abolitio criminis (art. 2, comma 2, c.p.) può aversi: | ||
A) | Abolizione integrale di una figura di reato in caso di restrizione dell'area applicativa di una incriminazione preesistente che può derivare sia da interventi su disposizioni di parte speciale sia da interventi su disposizioni della parte generale e abolizione parziale del reato nell'ipotesi di istigazione all'aborto | ||
B) | Solo abolizione integrale di una figura di reato | ||
C) | Abolizione integrale di una figura di reato nell'ipotesi di istigazione all'aborto e abolizione parziale del reato in caso di restrizione dell'area applicativa di un'incriminazione preesistente che può derivare sia da interventi su disposizioni di parte speciale, sia da interventi su disposizioni della parte generale | ||
D) | Solo abolizione parziale del reato |
6 | Se l'abolizione del reato è conseguenza della modifica, intervenuta successivamente alla commissione del fatto, che non riguarda la norma incriminatrice bensì una norma giuridica o extragiuridica in vario modo da essa richiamata: | ||
A) | Solo se la norma richiamata integri la norma incriminatrice si potrà parlare propriamente di successione di norme integratrici della norma penale e, dunque, sarà applicabile la disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p. | ||
B) | Solo se la norma richiamata non integri la norma incriminatrice si potrà parlare propriamente di successione di norme integratrici della norma penale e, dunque, sarà applicabile la disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p. | ||
C) | Sia che la norma richiamata integri sia che non integri la norma incriminatrice, si potrà parlare propriamente di successione di norme integratrici della norma penale e, dunque, sarà applicabile la disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p. | ||
D) | Sia che la norma richiamata integri sia che non integri la norma incriminatrice, non potrà in nessun caso parlarsi di successione di norme integratrici della norma penale e, dunque, non sarà applicabile la disciplina dell'art. 2, comma 2, c.p. |
7 | In virtù di quanto stabilito dall'art. 2, commi 3-4, c.p.: | ||
A) | Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria | ||
B) | Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo | ||
C) | Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono favorevoli al reo | ||
D) | Se non vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria |
8 | Ai sensi dell'art. 2, comma 5, c.p., il principio di retroattività della legge penale più favorevole: | ||
A) | Opera solo per le leggi eccezionali | ||
B) | Opera solo per le leggi temporanee | ||
C) | Non opera per le leggi eccezionali e per le leggi temporanee, in quanto si tratta rispettivamente di leggi emanate per fronteggiare situazioni oggettive di carattere straordinario e di leggi che contengono la predeterminazione espressa del periodo di tempo in cui avrà vigore | ||
D) | Opera sia per le leggi eccezionali sia per le leggi temporanee |
9 | La C. Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 5, c.p., nella parte in cui, vigente il codice penale del 1930, rendeva applicabile ai decreti-legge decaduti o non convertiti o convertiti con emendamenti l'intera disciplina della successione di leggi penali favorevoli al reo. In particolare: | ||
A) | Se si tratta di fatti pregressi e di fatti concomitanti, ove il fatto fosse preveduto come reato dalla legge del tempo, l'abolizione del reato non avrà nessun effetto, per cui l'agente sarà punibile in base alla legge in vigore al tempo del fatto | ||
B) | Se si tratta di fatti pregressi e concomitanti, il principio di irretroattività impone di applicare la disciplina più favorevole contenuta nel decreto-legge non convertito | ||
C) | Se si tratta di fatti pregressi e di fatti concomitanti, ove il fatto fosse preveduto come reato dalla legge del tempo, l'agente sarà punibile in base alla legge in vigore al tempo del fatto | ||
D) | Se si tratta di fatti pregressi, ove il fatto fosse preveduto come reato dalla legge del tempo, l'abolizione del reato o la disciplina più favorevole prevista dal decreto-legge non convertito, non avrà nessun effetto, per cui l'agente sarà punibile in base alla legge in vigore al tempo del fatto |
10 | Tempus commissi delicti: | ||
A) | Nei reati commissivi e nei reati omissivi, il tempo del commesso reato viene individuato rispettivamente nel momento dell'azione o dell'ultima azione prevista dalla norma incriminatrice e nel momento in cui andava compiuta l'azione doverosa | ||
B) | Nei reati commissivi e nei reati omissivi, il tempo del commesso reato viene individuato nel momento in cui il soggetto compie l'ultimo atto con cui volontariamente mantiene la situazione antigiuridica | ||
C) | Nei reati commissivi, omissivi e permanenti, il tempo del commesso reato viene individuato nel momento dell'azione o dell'ultima azione prevista dalla norma incriminatrice e nel momento in cui andava compiuta l'azione doverosa | ||
D) | Nei reati commissivi, omissivi e permanenti, il tempo del commesso reato viene individuato nel momento in cui il soggetto compie l'ultimo atto con cui volontariamente mantiene la situazione antigiuridica | ||