Sergio Ricchitelli
Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva-Revoca e sostituzione delle misure-Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
Con questa lezione terminiamo la sezione II, del Capo I, del titolo II del codice di procedura penale dedicata alle <<Misure cautelari>> per l’estradando, ed in particolare dell’estradizione per l’estero, cd. estradizione passiva; gli articoli che saranno resi oggetto di attenzione sono il 717, 718 e 719 del codice di procedura penale, dedicati rispettivamente all’<< Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva>>, alla <<Revoca e sostituzione delle misure>> ed all’<< Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari >> .
Come per tutto il cosiddetto DIPE processuale o strumentale il nucleo fondamentale delle disposizioni in materia, si rinviene nell’ultimo libro del codice di procedura penale italiano vigente del 1989 – e nelle successive modificazioni ed integrazioni intervenute -dedicato ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere.