TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | La disciplina della prescrizione dei crediti contributivi di cui all’art. 3, co. 9, l. n. 335 del 1995: | ||
A) | Si applica soltanto alle forme di tutela previdenziale dei lavoratori subordinati | ||
B) | Si applica a tutte le forme di tutela previdenziale, comprese le gestioni dei lavoratori autonomi INPS e le casse di previdenza privatizzate ex d.lgs. n. 509 del 1994 | ||
C) | Si applica a tutte le forme di tutela previdenziale, comprese le gestioni dei lavoratori autonomi INPS e le casse di previdenza privatizzate ex d.lgs. n. 509 del 1994, con l’eccezione della Cassa di previdenza forense | ||
D) | Si applica a tutte le forme/regimi di tutela previdenziale, comprese le gestioni dei lavoratori autonomi INPS, salvo le casse privatizzate ex d.lgs. n. 509 del 1994 |
2 | La prescrizione dei crediti contributivi: | ||
A) | Ha efficacia estintiva dell’obbligazione | ||
B) | Non ha efficacia estintiva dell’obbligazione | ||
C) | Ha efficacia estintiva dell’obbligazione solo per la contribuzione dovuta alle gestioni pensionistiche | ||
D) | Ha efficacia estintiva dell’obbligazione tranne che per la contribuzione dovuta alle gestioni pensionistiche |
3 | La contribuzione versata dopo la scadenza del termine di prescrizione: | ||
A) | Non è mai ripetibile dal debitore | ||
B) | E' sempre ripetibile dal debitore | ||
C) | E' ripetibile soltanto se versata alle gestioni pensionistiche | ||
D) | E' ripetibile dal debitore, ma l’azione di ripetizione è soggetta ad un termine breve di decadenza |
4 | L’obbligazione contributiva per l’assicurazione infortuni sul lavoro e malattie professionale si prescrive: | ||
A) | Sempre in dieci anni | ||
B) | In cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore della l. n. 335 del 1995, salvo il caso di denuncia del lavoratore, che allunga il termine a dieci anni | ||
C) | In cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1996 | ||
D) | In cinque anni dal 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della l. n. 335 del 1995 |
5 | Il termine di prescrizione dei crediti contributivi: | ||
A) | E' sempre quinquennale | ||
B) | E' sempre decennale | ||
C) | E' quinquennale per tutte le forme di tutela previdenziale, ma la denuncia del lavoratore dell’omissione contributiva lo rende biennale | ||
D) | E' quinquennale per tutte le forme di tutela previdenziale, ma la denuncia del lavoratore dell’omissione contributiva nelle gestioni pensionistiche lo rende decennale. È sempre decennale per i crediti contributivi della Cassa di previdenza forense. |
6 | La denuncia dell’omissione contributiva: | ||
A) | Può essere fatta all’ente previdenziale dal lavoratore e da questi deve essere comunicata al datore di lavoro | ||
B) | Può essere fatta all’ente previdenziale anche dall’Ispettorato Nazionale del lavoro e da questi deve essere comunicata al datore di lavoro | ||
C) | Può essere fatta all’ente previdenziale dal lavoratore o dall’Ispettorato Nazionale del lavoro e deve essere comunicata al datore di lavoro dall’ente previdenziale | ||
D) | Può essere fatta all’ente previdenziale dal lavoratore e non deve essere portata a conoscenza del datore di lavoro |
7 | La denuncia dell’omissione contributiva fatta dal lavoratore all’ente previdenziale: | ||
A) | Determina l’allungamento a dieci anni dell’iniziale termine quinquennale, per tutte le contribuzioni di previdenza obbligatoria | ||
B) | Determina l’allungamento a dieci anni dell’iniziale termine quinquennale, soltanto ove riguardi contribuzioni dovute alle gestioni pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti | ||
C) | Determina l’allungamento a dieci anni dell’iniziale termine quinquennale, soltanto ove riguardi contribuzioni dovute alle gestioni pensionistiche obbligatorie, anche dei lavoratori autonomi | ||
D) | Determina l’allungamento a dieci anni dell’iniziale termine quinquennale, soltanto ove riguardi contribuzioni dovute alle gestioni pensionistiche obbligatorie e delle forme pensionistiche complementari dei lavoratori dipendenti |
8 | La prescrizione dei crediti contributivi: | ||
A) | Non determina mai un danno al lavoratore | ||
B) | Determina un danno al lavoratore nelle forme di tutela previdenziale dove il principio d’automaticità delle prestazioni opera nel limite della prescrizione dei contributi | ||
C) | Può determinare un danno al lavoratore nelle forme di tutela previdenziale dove il principio d’automaticità delle prestazioni opera nel limite della prescrizione dei contributi | ||
D) | Determina sempre un danno al lavoratore |
9 | Il danno subito dal lavoratore a seguito della prescrizione dei contributi previdenziali: | ||
A) | Consiste nella perdita del diritto alla prestazione dovuta dall’ente gestore di una qualsiasi forma di tutela previdenziale | ||
B) | Consiste nella perdita del diritto alla pensione | ||
C) | Consiste nella perdita del diritto alla pensione oppure in una riduzione della misura del trattamento pensionistico spettante ove la contribuzione fosse stata versata | ||
D) | Consiste in una riduzione della misura del trattamento pensionistico spettante ove la contribuzione fosse stata versata |
10 | In caso di inadempimento dell’obbligazione contributiva, il lavoratore può: | ||
A) | Agire nei confronti del datore di lavoro per risarcimento del danno ex art. 2116, co. 2, c.c., a decorrere dal momento del rifiuto totale o parziale della prestazione da parte dell’ente previdenziale, oppure chiedere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338 del 1962, dal momento della prescrizione del credito contributivo del datore di lavoro | ||
B) | Soltanto agire nei confronti del datore di lavoro per risarcimento del danno ai sensi dell’art. 2116, co. 2, c.c., a decorrere dal momento dell’inadempimento del credito contributivo del datore di lavoro | ||
C) | Proporre una comune azione di risarcimento del danno, dal momento della prescrizione del credito contributivo del datore di lavoro | ||
D) | Agire nei confronti del datore di lavoro per risarcimento del danno ex art. 2116, co. 2, c.c., oppure chiedere la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, l. n. 1338 del 1962, in entrambi i casi dal momento della prescrizione del credito contributivo del datore di lavoro | ||