TEST di autovalutazione

1 Ai sensi dell'art. 15 Cost.:
A) E' punibile chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta
B) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili
C) La libertà, non già la segretezza, della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, è inviolabile
D) Non è' punibile chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta

 

2 Ai sensi dell'art. 616 c.p.:
A) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili
B) E' punibile chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta
C) Non è' punibile chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta
D) La libertà, non già la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, è inviolabile

 

3 Ai sensi dell'art. 616 c.p.:
A) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per la tutela del patrimonio aziendale
B) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per la sicurezza del lavoro
C) Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive
D) E' punibile chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta

 

4 Il Garante della Privacy:
A) E' intervenuto prescrivendo alcune regole di comportamento che devono essere osservate all’interno delle organizzazioni
B) Non è mai intervenuto prescrivendo regole di comportamento da osservare all’interno delle organizzazioni
C) Non vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso la lettura di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails
D) Non vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso la registrazione sistematica di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails

 

5 Il Garante della Privacy:
A) Non vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso la lettura di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails
B) Non vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso la registrazione sistematica di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails
C) Vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso “la lettura e la registrazione sistematica di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails
D) Non è mai intervenuto prescrivendo regole di comportamento da osservare all’interno delle organizzazioni

 

6 Il Garante della Privacy:
A) Non è mai intervenuto prescrivendo regole di comportamento da osservare all’interno delle organizzazioni
B) Esclude la necessità di un disciplinare interno in cui specificare quale è la politica aziendale sull’utilizzo della posta elettronica a fini privati
C) Ritiene opportuna l’adozione di un disciplinare interno redatto con chiarezza ed adeguatamente pubblicizzato, in cui specificare quale è la politica aziendale sull’utilizzo della posta elettronica a fini privati
D) Non vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso la lettura di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails

 

7 Il Garante della Privacy:
A) Sostiene che il principio di correttezza impone di rendere preventivamente e chiaramente noto agli interessati se, in che misura e con quali modalità vengono effettuati controlli in ordine all’utilizzo degli strumenti aziendali in dotazione ai lavoratori
B) Esclude la necessità di un disciplinare interno in cui specificare quale è la politica aziendale sull’utilizzo della posta elettronica a fini privati
C) Non vieta al datore di lavoro l’uso di software che mirano al controllo a distanza dei dipendenti attraverso la lettura di messaggi di posta elettronica al di la di quanto tecnicamente necessario per svolgere il sevizio emails
D) Non è mai intervenuto prescrivendo regole di comportamento da osservare all’interno delle organizzazioni

 

8 Il CRM (Customer Relationship Management):
A) Non consente di aumentare l’efficienza delle chiamate
B) E' un sistema di gestione integrato multicanale
C) Non consente di facilitare lo svolgimento dei compiti degli operatori telefonici
D) Non è mai stato oggetto di intervento da parte del Garante della privacy

 

9 Secondo il Garante della privacy, il CRM (Customer Relationship Management):
A) Si limita a consentire la mera associazione tra la chiamata e l’anagrafica del cliente
B) Non si limita a consentire la mera associazione tra la chiamata e l’anagrafica del cliente ma consente ulteriori elaborazioni che determinano un controllo, anche solo potenziale ed in via indiretta, dell’attività lavorativa
C) Non consente di aumentare l’efficienza delle chiamate
D) Non consente di facilitare lo svolgimento dei compiti degli operatori telefonici

 

10 Secondo il Garante della privacy, il CRM (Customer Relationship Management):
A) Non consente di facilitare lo svolgimento dei compiti degli operatori telefonici
B) Si limita a consentire la mera associazione tra la chiamata e l’anagrafica del cliente
C) Non consente di aumentare l’efficienza delle chiamate
D) E' un sistema dal quale deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività lavorativa