TEST di autovalutazione

1 Il numero delle sezioni in cui è suddisiva la Commissione tributaria (Provinciale e Regionale) è in funzione:
A) Del numero dei rispettivi abitanti
B) Del numero medio dei processi
C) Del numero degli Uffici aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali
D) Del numero delle Province e delle Regioni presenti sul terriorio

 

2 Possono essere nominati componenti della Commissione tributaria:
A) Coloro che esercitano attività di consulenza tributaria
B) I prefetti
C) I magistrati
D) Gli appartenenti alle Forze armate

 

3 Il limite di età per decadere dalla carica di componente della Commissione tributaria è:
A) 67 anni
B) 75 anni
C) 70 anni
D) Non vi è limite

 

4 Non compete al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (ex art. 24, D.Lgs n. 545/92):
A) Stabilire i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti
B) Disciplinare con regolamento interno il proprio regolamento
C) Stabilire i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie
D) Coordinare l'operato delle varie sezioni della Commissione tributaria

 

5 Nel caso in cui il giudice rilevi il proprio difetto di giurisdizione, il termine per porre una domanda all'organo competente è di:
A) 2 mesi
B) 6 mesi
C) 3 mesi
D) 1 mese

 

6 E' possibile sollevare il c.d. "difetto di giurisdizione":
A) Solo prima della decisione di primo grado
B) In ogni stato e grado del giudzio
C) Solo nel secondo grado del giudizio
D) Fino a quando la sentenza non è definitiva

 

7 Non rientrano nell'oggetto della giurisdizione tributaria le controversie inerenti:
A) I tributi di ogni genere e specie
B) Le sanzioni amministrative
C) Il canone comunale sulla pubblicità
D) Il classamento delle singole unità immobiliari

 

8 Non è possibile presentare ricorso avverso:
A) L'avviso di mora
B) L'estratto di iscrizione a ruolo
C) Il fermo amministrativo
D) Il rifiuto alla restituzione di somme erroneamente versate

 

9 Il reclamo, ex art. 17bis, D.Lgs. n. 546/92, è obbligatorio per le controversie superiori a:
A) Euro 20.000,00
B) Euro 30.000,00
C) Euro 50.000,00
D) Euro 40.000,00

 

10 Il ricorso avverso il c.d. silenzio-rifiuto deve essere presentato:
A) Trascorsi 60 giorni dall'istanza di restituzione
B) Trascorsi 120 giorni dall'istanza di restituzione
C) Trascorsi 90 giorni dall'istanza di restituzione
D) Trascorsi 30 giorni dall'istanza di restituzione