TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | In ambito di pubblico impiego, al fine di contrastare l'"assenteismo" e le "finte malattie", l'art. 55 quinquies, comma 3-bis, del vigente TUPI: | ||
A) | Stabilisce che i Regolamenti Aziendali individuano le condotte e le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza | ||
B) | Stabilisce che i Codici Deontologici individuano le condotte e le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza | ||
C) | Stabilisce che è nella facoltà dei responsabili delle strutture individuare le condotte e le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza | ||
D) | Stabilisce che i CCNL individuano le condotte e le corrispondenti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiustificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive e di riposo settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collettive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità nell'erogazione dei servizi all'utenza |
2 | In ambito di pubblico impiego, nei casi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa, l’art. 55-quater, comma 3-quater del vigente Testo Unico Pubblico Impiego: | ||
A) | Stabilisce che l'azione di responsabilità è esercitata entro i 120 gg. successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga | ||
B) | Stabilisce che l'azione di responsabilità è esercitata entro i 150 gg. successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga | ||
C) | Stabilisce che l'azione di responsabilità è esercitata entro i 180 gg. successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga | ||
D) | Stabilisce che l'azione di responsabilità è esercitata entro i 90 gg. successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga |
3 | In ambito di pubblico impiego, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente l’art. 55-quater, comma 3-quater del vigente Testo Unico Pubblico Impiego: | ||
A) | Prescrive che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti avvengono entro 20 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare | ||
B) | Prescrive che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti avvengono entro 30 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare | ||
C) | Prescrive che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti avvengono entro 60 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare | ||
D) | Prescrive che la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti avvengono entro 90 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare |
4 | In ambito di pubblico impiego, nei casi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica che attesta falsamente uno stato di malattia, l’art. 55-quater, comma 3-quater del vigente Testo Unico Pubblico Impiego: | ||
A) | Prescrive che la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro 9 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento | ||
B) | Prescrive che la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro 3 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento | ||
C) | Prescrive che la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro 3 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento | ||
D) | Prescrive che la Procura della Corte dei Conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d'immagine entro 12 mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento |
5 | In ambito di pubblico impiego, nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente l’art. 55-quater, comma 3-quater del vigente Testo Unico Pubblico Impiego: | ||
A) | Stabilisce che l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a 48 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia | ||
B) | Stabilisce che l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a 24 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia | ||
C) | Stabilisce che l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a 12 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia | ||
D) | Stabilisce che l'ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l'eventuale condanna non può essere inferiore a 6 mensilità dell'ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia |
6 | L'art. 63 comma 2-bis del vigente TUPI: | ||
A) | Statuisce che nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice non può rideterminare la sanzione, ma invia gli atti al datore di lavoro perché possa esercitare nuovamente l'azione discilinare | ||
B) | Statuisce che nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice non può rideterminare la sanzione | ||
C) | Statuisce che nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione | ||
D) | Statuisce che nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalità, il giudice può rideterminare la sanzione ma solo su richiesta della parte |
7 | Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento: | ||
A) | Condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative | ||
B) | Non può condannare l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nè al pagamento di un'indennità risarcitoria | ||
C) | Non può condannare l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nè al pagamento di un'indennità risarcitoria e restituisce gli atti al datore di lavoro perché ha l'obbligo di ripetere l'esercizio dell'azione disciplinare | ||
D) | Non può condannare l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro nè al pagamento di un'indennità risarcitoria e restituisce gli atti al datore di lavoro perché ha la facoltà di ripetere l'esercizio dell'azione disciplinare |
8 | L'art.55-bis, comma 9-ter del TUPI: | ||
A) | La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare determina sempre la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata | ||
B) | La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purchè non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività | ||
C) | La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, anche quando risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente | ||
D) | La violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare non determina la decadenza dall'azione disciplinare ne' l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, anche quando le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, non risultino comunque compatibili con il principio di tempestività |
9 | In pendenza di procedimento disciplinare, in caso di trasferimento del dipendente per mobilità o comando: | ||
A) | Decade la potestà sanzionatoria disciplinare datoriale | ||
B) | Il procedimento disciplinare è archiviato | ||
C) | L'U.P.D. che ha in carico gli atti provvede alla loro trasmissione al competente U.P.D. dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito entro 180 giorni | ||
D) | L'U.P.D. che ha in carico gli atti provvede alla loro tempestiva trasmissione al competente U.P.D. dell'amministrazione presso cui il dipendente e' trasferito |
10 | Per le infrazioni per le quali è applicabile una sanzione superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni, l'U.P.D., nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione: | ||
A) | Non può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale | ||
B) | Può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale | ||
C) | Può domandare il parere al Giudice | ||
D) | Ha l'obbligo di domandare il parere al Giudice | ||