TEST di autovalutazione

1 Il Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Contiene le norme di cui al d.lgs. 30/03/2001 n. 165, così come successivamente modificate ed integrate dal d.lgs. 27/10/2009 n.150 (cd. decreto Brunetta), dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75 e dal d.lgs. 20 luglio 2017 n. 118 (riforma Madia)
B) Contiene le norme di cui alla Legge 300/1970, così come successivamente modificate ed integrate dal d.lgs. 27/10/2009 n.150 (cd. decreto Brunetta), dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75 e dal d.lgs. 20 luglio 2017 n. 118 (riforma Madia)
C) Contiene le norme di disciplina del lavoro del Codice Civile, così come successivamente modificate ed integrate dal d.lgs. 27/10/2009 n.150 (cd. decreto Brunetta), dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75 e dal d.lgs. 20 luglio 2017 n. 118 (riforma Madia)
D) Contiene le norme di disciplina del procedimento disciplinare stabilite nel CCNL, così come successivamente modificate ed integrate dal d.lgs. 27/10/2009 n.150 (cd. decreto Brunetta), dal d.lgs. 25 maggio 2017 n.75 e dal d.lgs. 20 luglio 2017 n. 118 (riforma Madia)

 

2 L'art. 55- bis comma 1 del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Attribuisce ai responsabili di struttura (anche nei casi in cui non rivestono qualifica dirigenziale) la potestà di irrogare la sanzione disciplinare del richiamo verbale e del rimprovero scritto (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL di riferimento) ed assegna la competenza all’U.P.D. di tutte le restanti sanzioni disciplinari
B) Attribuisce ai responsabili di struttura (soltanto nei casi in cui non rivestono qualifica dirigenziale) la potestà di irrogare la sola sanzione disciplinare del richiamo verbale (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL di riferimento) ed assegna la competenza all’U.P.D. di tutte le restanti sanzioni disciplinari
C) Attribuisce ai responsabili di struttura (anche nei casi in cui non rivestono qualifica dirigenziale) la potestà di irrogare la sola sanzione disciplinare del richiamo verbale (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL di riferimento) ed assegna la competenza all’U.P.D. di tutte le restanti sanzioni disciplinari
D) Attribuisce ai responsabili di struttura (solo nei casi in cui rivestono qualifica dirigenziale) la potestà di irrogare qualsiasi sanzione disciplinare (secondo le modalità procedurali fissate dal CCNL di riferimento)

 

3 L'art. 55- bis comma 3 del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Stabilisce che le amministrazioni non possono prevedere, con convenzioni tra enti, la gestione unificata delle funzioni dell'U.P.D.
B) Stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'U.P.D.
C) Non fa alcun espresso riferimento alle convenzioni tra enti per la gestione unificata delle funzioni dell'U.P.D.
D) Stabilisce che le amministrazioni, anche senza convenzione tra enti, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'U.P.D.

 

4 L'art. 55- bis comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Stabilisce un termine di 5 giorni per il responsabile di struttura (solo se dirigente) per segnalare i fatti all’U.P.D.
B) Stabilisce un termine di 5 giorni per il responsabile di struttura (anche non dirigente) per segnalare i fatti all’U.P.D.
C) Stabilisce un termine di 10 giorni per il responsabile di struttura (solo se dirigente) per segnalare i fatti all’U.P.D.
D) Stabilisce un termine di 10 giorni per il responsabile di struttura (anche non dirigente) per segnalare i fatti all’U.P.D.

 

5 L'art. 55- bis comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Stabilisce un termine di 90 giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, per l'U.P.D. per la contestazione scritta dell'addebito disciplinare
B) Stabilisce un termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, per l'U.P.D. per la contestazione scritta dell'addebito disciplinare
C) Stabilisce un termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, per l'U.P.D. per la contestazione scritta dell'addebito disciplinare
D) Stabilisce un termine di 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, per l'U.P.D. per la contestazione scritta dell'addebito disciplinare

 

6 L'art. 55- bis comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Stabilisce un termine dilatorio di 15 giorni per l'U.P.D. per la convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a difesa
B) Stabilisce un termine dilatorio di 20 giorni per l'U.P.D. per la convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a difesa
C) Stabilisce un termine dilatorio di 25 giorni per l'U.P.D. per la convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a difesa
D) Stabilisce un termine dilatorio di 30 giorni per l'U.P.D. per la convocazione dell'interessato per l'audizione in contraddittorio a difesa

 

7 L'art. 55- bis comma 4 del Testo Unico Pubblico Impiego (TUPI):
A) Stabilisce un termine di 180 giorni dalla contestazione dell'addebito per l'U.P.D. per concludere il procedimento con l'ato di archiviazione o di irrogazione della sanzione
B) Stabilisce un termine di 120 giorni dalla contestazione dell'addebito per l'U.P.D. per concludere il procedimento con l'ato di archiviazione o di irrogazione della sanzione
C) Stabilisce un termine di 90 giorni dalla contestazione dell'addebito per l'U.P.D. per concludere il procedimento con l'ato di archiviazione o di irrogazione della sanzione
D) Stabilisce un termine di 60 giorni dalla contestazione dell'addebito per l'U.P.D. per concludere il procedimento con l'ato di archiviazione o di irrogazione della sanzione

 

8 In ambito di pubblico impiego, per il contrasto ai cd. "furbetti del cartellino", ovvero nei casi previsti dall’art. 55-quater, comma 3-bis e 3-ter, del TUPI e nei casi in cui le condotte punite con il licenziamento siano accertate in flagranza, secondo quanto stabilito dall’art. 55-quater, comma 3 del TUPI:
A) I termini procedimentali sono "rapidi", ovvero 48 ore per la notifica della contestazione degli addebiti e 30 giorni per la chiusura del procedimento
B) I termini procedimentali restano invariati ripetto a tutti gli altri casi
C) I termini procedimentali sono "rapidi", ovvero 24 ore per la notifica della contestazione degli addebiti e 15 giorni per la chiusura del procedimento
D) I termini procedimentali sono "rapidi", ovvero 12 ore per la notifica della contestazione degli addebiti e 10 giorni per la chiusura del procedimento

 

9 L'art. 55 quater del vigente TUPI:
A) Prevede, tra l'altro, nuove ipotesi di licenziamento disciplinare, tra cui la reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della sospensione dal servizio per un periodo complessivo superiore a tre anni nell'arco di un biennio
B) Prevede, tra l'altro, nuove ipotesi di licenziamento disciplinare, tra cui l'insufficiente rendimento rilevato dalla costante valutazione negativa della performance del dipendente per ciascun anno dell'ultimo quinquiennio
C) Prevede, tra l'altro, nuove ipotesi di archiviazione del procedimento disciplinare
D) Prevede, tra l'altro, nuove ipotesi di licenziamento disciplinare, tra cui la commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3 del TUPI del mancato esercizio o decadenza dell'azione disciplinare per omissione o ritardo senza giustificato motivo

 

10 In tema di responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare, l'art.55-sexies, comma 3 del vigente TUPI:
A) Prevede la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione nei casi di mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare
B) Prevede la sanzione disciplinare del rimprovero scritto nei casi di mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare
C) Prevede la sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies, nei casi di mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare
D) Prevede la sanzione disciplinare della sospensione cautelare nei casi di mancato esercizio o decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare