TEST di autovalutazione

1 La disciplina Cigs:
A) Si applica a tutte le imprese industriali, indipendentemente dal requisito dimensionale
B) Si applica a tutte le imprese appaltatrici di servizi di pulizia, indipendentemente dal requisito dimensionale
C) Si applica ad agenzie di viaggio e turismo se nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti
D) Si applica ad agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), indipendentemente dal requisito dimensionale

 

2 A prescindere dal numero dei dipendenti, la disciplina CIGS si applica:
A) Alle imprese del trasporto aereo
B) Alle imprese esercenti attività commerciali
C) Alle imprese appaltatrici di servizi di mensa
D) Alle imprese di vigilanza

 

3 Ai fini del raggiungimento del requisito dei 90 giorni di effettivo lavoro per l'accesso alla CIGS:
A) Si calcolano anche le ferie
B) Si calcolano solo le ferie
C) Sono esclusi i periodi di assenza per maternità obbligatoria
D) Si calcola solo l'assenza per malattia obbligatoria

 

4 Il trattamento di integrazione salariale:
A) Ammonta al 100% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
B) Ammonta al 60% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
C) Ammonta al 70% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
D) Ammonta all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate

 

5 Il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di:
A) 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 26 settimane
B) 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto per la causale “contratto di solidarietà”
C) 24 mesi in un biennio mobile, fatto salvo quanto previsto per la causale “contratto di solidarietà”
D) 12 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto per la causale “contratto di solidarietà”

 

6 La contribuzione addizionale per la CIGS:
A) E' calcolata in percentuale sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate
B) E' stata recentemente abolita
C) E' calcolata in percentuale sull'importo del trattamento di integrazione salriale
D) E' applicata solo alla causale "contratto di solidarietà"

 

7 Tra le causali CIGS:
A) E' stata esclusa la riorganizzazione aziendale
B) E' stata esclusa la crisi aziendale
C) Non rientra il contratto di solidarietà
D) Rientra il contratto di solidarietà

 

8 Nel contratto di solidarietà, quale causale Cigs:
A) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 50% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
B) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore all'80% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
C) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
D) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.

 

9 La Cigs "concorsuale":
A) E' stata abolita
B) E' stata introdotta dal d.lgs. n. 148/2015
C) Riguarda tutte le impese, indipendentemente dal requisito dimensionale
D) Riguarda solo le imprese di maggiori dimensioni

 

10 Nel contratto di solidarietà, quale causale Cigs:
A) La riduzione media oraria non può essere superiore al 50% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
B) La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati.
C) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 60% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
D) Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 50% nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.