TEST di autovalutazione |
TEST di autovalutazione |
1 | Le direttive europee e la regolamentazione dei centri di PMA: | ||
A) | Le direttive costituiscono attualmente l’unica regolamentazione per l’approvvigionamento delle cellule riproduttive | ||
B) | Le direttive e gli atti di recepimento insieme ai decreti del Ministero della Salute integrano la Legge 40/2004 | ||
C) | Le direttive sono utili per la donazione dei gameti e cioè per la fecondazione eterologa | ||
D) | Le direttive europee riguardano solo i Centri per i tessuti che si occupano di trapianti di organo |
2 | Il Decreto legislativo 191 del 2007 e le disposizioni contenute relative ai centri di PMA: | ||
A) | Le disposizioni a cui devono attenersi i Centri devono essere recepite dalle Regioni solo dopo la decisione del Ministero della Salute | ||
B) | L’adempimento in ordine alle garanzie di sicurezza e tracciabilità sono materia di ispezioni e di controlli da parte dell’Unione Europea | ||
C) | Le autorizzazioni regionali sono rilasciate previa verifica dei requisiti e degli adempimenti di cui al decreto legislativo ma devono essere rilasciate solo dopo l’assenso del Ministero della Salute | ||
D) | Le procedure di autorizzazioni sono il risultato di una attività di ispezione e di controlli complessi effettuati da diversi soggetti |
3 | Le attività di documentazione e tracciabilità previsti per i centri di PMA: | ||
A) | Il settore è ormai regolamentazione anche da registri nazionali e regionali | ||
B) | Il Registro della PMA presso l’Istituto superiore di Sanità è l’organismo di controllo dei centri di PMA | ||
C) | Solo le regioni possono istituire registri oltre all’Unione europea | ||
D) | Sussistono diversi registri ma quello più importante riguarda la tracciabilità delle cellule e dei tessuti |
4 | Misure e disposizioni per il monitoraggio delle attività e degli eventi avversi: | ||
A) | Il centro di PMA dispone di un modulo per la raccolta degli eventi avversi ed è tenuto alla riservatezza anche nei confronti della Regione di appartenenza | ||
B) | La notifica degli eventi avversi è posta in essere insieme a funzionari del Ministero della Salute | ||
C) | Solo in alcuni casi può avvenire la notifica degli eventi avversi da parte dei centri di PMA e quando si tratta di malpratica medica | ||
D) | In ogni caso, il centro di PMA notifica l’evento avverso agli enti competenti e dopo tale evento può essere ispezionato |
5 | L'attività di importazione ed esportazione di cellule e tessuti: | ||
A) | Le disposizioni previste riguardano in particolare le esportazioni di embrioni e gameti | ||
B) | La tracciabilità nelle importazioni dei gameti è obbligatoria entro i confini europei ed extra europei con la comunicazione all’autorità USMAF | ||
C) | Deve essere garantita la sola tracciabilità comunicando al CNT gli spostamenti di cellule riproduttive | ||
D) | La Regione di appartenenza è competente in materia di importazione ma sull’esportazione è d’obbligo la comunicazione al CNT |
6 | La disciplina delle recenti disposizioni di derivazione europea recepite in Italia e l’accesso alla Piattaforma europea: | ||
A) | Solo l’attribuzione del codice europeo consente al Centro di PMA di inviare embrioni in altri paesi fuori dall’Europa | ||
B) | L’attribuzione del codice europeo può sussistere anche senza le procedure autorizzatorie | ||
C) | Solo con la certificazione e l’autorizzazione degli enti competenti si potrà procedere, salvo deroghe attribuite dal paese di appartenenza, all’importazione di cellule e tessuti | ||
D) | Le Regioni attribuiscono un codice sia ai centri che ai prodotti |
7 | La fecondazione eterologa dopo l’eliminazione del divieto da parte della Corte costituzionale: | ||
A) | La fecondazione eterologa è disciplinata nella sua applicazione dalla legge 40/2004 | ||
B) | La conferenza delle Regioni ha imposto norme di applicazione della fecondazione eterologa | ||
C) | In Italia è disciplinata dalle direttive europee e dalle Regioni le quali sono compenti a dare le autorizzazione | ||
D) | La fecondazione eterologa è regolamentata da una serie di normative di carattere primario e secondario |
8 | Applicazione della fecondazione eterologa: | ||
A) | La fecondazione eterologa è possibile attualmente solo in alcune regioni, in attesa di applicazione dei LEA | ||
B) | Attualmente solo le strutture pubbliche hanno il potere di effettuare la fecondazione eterologa | ||
C) | Il Ministero della salute dovrebbe emanare una legge nazionale per poter effettuare la fecondazione eterologa | ||
D) | Tutte le regioni offrono la possibilità di effettuare la donazione dei gameti con il Servizio sanitario |
9 | Le linee guida del 2015 e i criteri per la fecondazione eterologa: | ||
A) | La fecondazione eterologa può essere effettuata in caso di infertilità assoluta | ||
B) | I criteri per poter accedere riguardano la sterilità di coppia | ||
C) | Il criterio principale concerne la sterilità assoluta di uno dei due partner | ||
D) | La donna che ha problemi di età può accedere |
10 | Il ruolo del medico nella fecondazione eterologa: | ||
A) | Il medico verifica la volontà della coppia di accedere alla fecondazione eterologa | ||
B) | L’attività di certificazione sulle condizione della coppia è obbligatoria | ||
C) | Il medico deve prima effettuare tentativi di fecondazione omologa | ||
D) | Il medico non è responsabile della certificazione sulla sterilità e può basarsi sull’anamnesi della coppia | ||