TEST di autovalutazione

1 Con la “Direttiva Bolkestein “, si dichiarava di :
A) “....ostacolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri nonché bloccare la circolazione dei servizi tra Stati membri, ….”
B) “....agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri nonché bloccare la circolazione dei servizi tra Stati membri, ….”
C) “....ostacolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri nonché la libera circolazione dei servizi tra Stati membri, ….”
D) “....agevolare l’esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori di servizi negli Stati membri nonché la libera circolazione dei servizi tra Stati membri, ….”

 

2 I punti particolarmente rivoluzionari e di impronta marcatamente liberista contenuti della prima versione della “Direttiva Bolkestein” erano due, il primo:
A) Era l’articolo 4, che al paragrafo 1 chiariva a quali servizi si sarebbe dovuta applicare la Direttiva
B) Era l’articolo 6, che al paragrafo 2 chiariva a quali servizi si sarebbe dovuta applicare la Direttiva
C) Era l’articolo 7, che al paragrafo 3 chiariva a quali servizi si sarebbe dovuta applicare la Direttiva
D) Era l’articolo 8, che al paragrafo 4 chiariva a quali servizi si sarebbe dovuta applicare la Direttiva

 

3 I punti particolarmente rivoluzionari e di impronta marcatamente liberista contenuti della prima versione della “Direttiva Bolkestein” erano due, il secondo:
A) Era dato dall’articolo 10, che sanciva il “principio del paese di origine”
B) Era dato dall’articolo 11, che sanciva il “principio del paese non di origine”
C) Era dato dall’articolo 20, che sanciva il “principio del paese di origine”, in base al quale il prestatore di servizi in qualsiasi Stato membro si trovasse, sarebbe stato “soggetto esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro di provenienza
D) Era dato dall’articolo 16, che sanciva il “principio del paese di origine”, in base al quale il prestatore di servizi in qualsiasi Stato membro si trovasse, sarebbe stato “soggetto esclusivamente alle disposizioni nazionali dello Stato membro d’origine”

 

4 La Direttiva Bolkestein definiva il servizio:
A) Qualsiasi attività economica salariata di cui all’articolo 50 del Trattato
B) Qualsiasi attività economica salariata che consiste nel fornire una prestazione non oggetto di corrispettivo economico
C) Qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del Trattato che consiste nel fornire una prestazione oggetto di corrispettivo economico
D) Qualsiasi attività economica non salariata di cui all’articolo 50 del Trattato che consiste nel fornire una prestazione non soggetta a corrispettivo economico

 

5 Successivamente, la Commissione Europea procedette a ben due riscritture della “Direttiva Bolkestein” per eliminare i punti più controversi, finendo così per “annacquare il liberismo puro che aveva contraddistinto i suoi precedenti programmi”, l'art. 4:
A) Veniva “indebolito” e ridimensionato dall’aggiunta, degli articoli 1 e 2, che introducevano una serie di esenzioni all’applicazione dell’articolo, evidenziando servizi esentati dalla liberalizzazione
B) Veniva “rafforzato” verso la liberalizzazione
C) Veniva cancellato
D) Veniva sostituito

 

6 Successivamente, la Commissione Europea procedette a ben due riscritture della “Direttiva Bolkestein” per eliminare i punti più controversi, finendo così per “annacquare il liberismo puro che aveva contraddistinto i suoi precedenti programmi”, l'art. 16:
A) Vedeva cadere il tanto contestato principio del paese d’origine, affermando che “gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede”
B) Vedeva cadere il tanto contestato principio del paese di destinazione, affermando che “gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di non fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede”
C) Vedeva affermare il tanto contestato principio del paese d’origine
D) Vedeva cadere il tanto contestato principio del paese d’origine, affermando che “gli Stati membri rispettano il diritto dei prestatori di servizi di non fornire un servizio in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno sede”

 

6 Il “precedente” che sta all’origine dell’articolo 16 della “Direttiva Bolkestein” che permette di capire il superamento della distinzione tra servizi professionali e beni commerciali viene ricordato come la sentenza :
A) Del 1950 della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda Black and white.
B) Del 1979 della Corte di Giustizia Europea sulla vicenda Cassis de Dijon, relativa alla libera circolazione dei beni all’interno dell’allora CEE.
C) Dell'anno 1960 della Corte di Giustizia Europea relativa alla libera circolazione dei beni all’interno dell’allora CEE.
D) Del 1980 della Corte di Giustizia Americana sulla vicenda Nelson.

 

7 L'articolo 35 della direttiva Bolkestein, anch’esso riscritto, afferma che:
A) Lo Stato membro di origine è responsabile del controllo dell’attività del prestatore di servizi sul suo territorio
B) Lo Stato membro di destinazione non è responsabile del controllo dell’attività del prestatore di servizi sul suo territorio
C) Lo Stato membro di destinazione è responsabile del controllo dell’attività del prestatore di servizi sul suo territorio
D) Lo Stato membro di destinazione è responsabile del controllo dell’attività del prestatore di servizi sul territorio di origine

 

8 Dopo due anni e mezzo di dibattito e di emendamenti, la “Direttiva Bolkestein” votata il 14 novembre 2006 è significativamente:
A) Diversa dalla sua stesura originale tant’è che da più parti si parla ormai di “Bolkestein soft” e non c’è ombra di dubbio che il liberismo puro della “prima” Bolkestein sia stato superato
B) Fedele alla sua stesura originale
C) Diversa dalla sua stesura originale tant’è che da più parti si parla ormai di :“Dijon superata”
D) Fedele alla stesura originale tant’è che da più parti si parla ormai di :“Bolkestein soft” o addirittura che “la Bolkestein è solo un ricordo”. Non c’è ombra di dubbio che il liberismo puro della “prima” Bolkestein non sia stato superato

 

9 La Direttiva Bolkestein rappresenta comunque una forte spinta alla liberalizzazione dei servizi, come del resto recita l’ultima versione del “Considerando 35” , che al punto 6 bis afferma che:
A) È opportuno che le disposizioni della presente Direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi non si applichino nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza
B) È opportuno che le disposizioni della presente Direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione non sono aperte alla concorrenza
C) È opportuno che le disposizioni della presente Direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione non sono aperte alla concorrenza e obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale o a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tale servizio
D) È opportuno che le disposizioni della Direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto gli Stati membri a liberalizzare i servizi di interesse economico generale o a privatizzare gli enti pubblici che forniscono tale servizio

 

10 Le novità che hanno reso accettabile l’ultima versione della Direttiva Bolkestein sui servizi sono :
A) L’inserimento del “principio del paese d’origine” e l'impossibilità di definire i servizi di interesse economico generale da parte dei singoli Stati membri, che dovrebbe garantire i settori pubblici di interesse generale
B) L’eliminazione del “principio del paese d’origine” e la possibilità di definire i servizi di interesse economico generale da parte dei singoli Stati membri, che dovrebbe garantire i settori pubblici di interesse generale
C) L’inserimento del “principio del paese d’origine” e la possibilità di definire i servizi di interesse economico generale da parte dei singoli Stati membri, che dovrebbe garantire i settori pubblici di interesse generale
D) L’eliminazione del “principio del paese d’origine” e l'impossibilità di definire i servizi di interesse economico generale da parte dei singoli Stati membri, che dovrebbe garantire i settori pubblici di interesse generale